Cosa succede se l’amministratore convoca in ritardo l’assemblea per l’approvazione di due rendiconti relativi a due esercizi pregressi? Della specifica questione si è occupato il Tribunale di Taranto con la recente sentenza del 21 settembre 2015. Secondo il giudice pugliese, la circostanza che, pur se in ritardo, l’assemblea abbia approvato i due rendiconti non esclude la gravità della violazione addebitata all’amministratore e la conseguente ricorrenza del presupposto per la sua revoca giudiziale.Ne consegne che anche la singola violazione, cioè il fatto di non aver presentato il conto relativo ad un solo esercizio, è da considerarsi grave e, come tale, idonea ex art. 1129 c.c. a giustificare la revoca dell’incarico.Senza considerare che la delibera assembleare che approva rendiconti pluriennali, non osservando la regola della necessaria annualità del rendiconto ( art. 1130-bis c.c.)è da ritenersi radicalmente nulla, e non annullabile, a riprova della gravita del comportamento posto in essere dall’amministratore.In secondo luogo,il non rendere il il conto della gestione rileva di per sé ai sensi dell’art. 1129 c.c. come grave irregolarità, al pari dell’omessa convocazione dell’assemblea per la sua approvazione , che al più deve avvenire nei 180 giorni prescritti ex art. 1130 c.c .Un simile modo di operare è senz’altro illegittimo e determina peraltro la radicale nullità del rendiconto . Con l’ulteriore conseguenza che la stessa delibera potrà essere impugnata da qualsiasi condomino senza limiti di tempo.